Dal 01-09-2001 questa pagina ?
stata cliccata 429 volte!
|
|
|
5 Utenti on line
|
2 Utenti sono in: codice |
1 Utente è in: forum |
1 Utente è in: info |
1 Utente è in: polls |
| Webmaster off-line
|
|
|
|
CODICE DELLA STRADA
12-05-2002 -
Art. 221
Connessione obiettiva con un reato
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 221
(Connessione obiettiva con un reato)
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
| | |
|
|