LOGIN UTENTE
Password smarrita?

MENU
- HOME PAGE
- NEWS
- AUTOSCUOLA
- PATENTI
- LE VOSTRE
   STATISTICHE


SERVIZI
- QUIZ on-line
- SONDAGGIO
- FORUM
- REGISTRATI

Dal 01-09-2001
questa pagina ?
stata cliccata
445 volte!

5 Utenti on line
2 Utenti sono in:
info
1 Utente è in:
notizie
1 Utente è in:
codice
1 Utente è in:
forum
Webmaster off-line
CODICE DELLA STRADA
Indice Codice stradale
12-05-2002 -

Art. 224
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente



Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 224
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente)

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.



LUNEDI
06-09-2010

INFO
- CONTATTACI
- SEGNALA
   QUESTO SITO

- SITE MAP
- DOVE SIAMO
- LINK
- FAQ

VARIE
- INFO &
   CURIOSITA'

- CODICE DELLA
   STRADA


RICERCA
 News
 Info&Curiosità
 Cod. strada

ICQ WEBMASTER
122416577
AutoscuolaSpagnoletto.it non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.
-- Progetto e realizzazione di [ crx ] -- Sito realizzato senza l'utilizzo di PhpNuke o simili --
AutoscuolaSpagnoletto.it -- Tutti i diritti riservati --