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CODICE DELLA STRADA
12-05-2002 -
Art. 225
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 225
(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
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