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CODICE DELLA STRADA
12-05-2002 -
Art. 239
Norme transitorie relative al titolo VII
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 239
(Norme transitorie relative al titolo VII)
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
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